Lo hanno chiamato decreto Caivano e se non fosse per il tempismo in cui questa cosa avviene, penseremmo subito all’ennesimo decreto di propaganda del governo. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Ecco cosa prevede.
Daspo urbano ai maggiori di 14 anni, anche in caso di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale. Per loro è stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici. Si tratta di una specie di Daspo, applicabile ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ed è comunicato al procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.
Si ampliano, poi, i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune). Si aumenta poi di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.
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Viene altresì rimodulato il limite di pena che rende possibile l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dei minorenni, indagati o imputati. La soglia oggi fissata a 9 anni viene abbassata a 6, rendendola assai vicina a quella (5 anni), prevista per gli adulti. Si rende poi possibile l’applicazione del carcere “anticipato”, indipendentemente dal limite di pena previsto, anche per altri reati come il furto e la resistenza a un pubblico ufficiale.
Viene poi resa possibile l’applicazione della messa alla prova sin dalla fase delle indagini. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, notifica al minore e al titolare della responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore avvii un percorso di reinserimento e rieducazione per un periodo compreso da uno a sei mesi.
La stretta del governo sulla criminalità giovanile: servirà a fermare le baby gang?
Vengono inasprite le pene per chi viene beccato in possesso di armi illegittime. Per esempio la norma base del Codice penale sul porto abusivo d’armi vede elevare da 3 a 4 anni la pena per chi porta un’arma, per il cui possesso è prevista una licenza, fuori dalla propria abitazione. Sale poi la pena per il traffico e la detenzione di stupefacenti, ora la “forchetta” sarà tra uno e 5 anni.
La vittima di un reato commesso per via telematica può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati personali riguardanti fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso su internet da identificare espressamente tramite relativo uniform resource locator (URL), non integri le fattispecie previste dal codice per la protezione dei dati personali.
Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, riporta poi Il Sole 24 Ore, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’“avviso orale”. Con le nuove norme, si potrà applicare anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Il Questore potrà proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi quando vengono usati per la realizzazione o divulgazione delle condotte che ne hanno determinato l’avviso orale.