Nella giornata di ieri, lunedì 1 maggio, il governo Meloni ha varato il famoso “decreto lavoro” che in sostanza modifica radicalmente quello che era il reddito di cittadinanza: come vi avevamo già anticipato, infatti, dal primo gennaio prossimo arriva l’assegno di inclusione per le famiglie con persone con disabilità, minori o over-60; mentre per gli occupabili, dal primo settembre 2023 arriva lo strumento di attivazione al lavoro, con percorsi di formazione ma anche la possibilità anche di fare il servizio civile sostitutivo. Ma cerchiamo di capire cosa succede per i percettori del sussidio.
La notizia è che il Reddito di Cittadinanza per come lo conosciamo, sarà abolito alla fine del 2023. Subentrerà però l’Assegno d’inclusione, che potrà essere richiesto da nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni od over 60. Il beneficio è fino a 6mila euro all’anno, 500 euro al mese, a cui aggiungere un contributo di affitto (per locazioni regolari) fino a 3.360 euro all’anno, 280 euro al mese.
Ma che succede per chi rifiuta un’offerta di lavoro? Ve lo sveliamo subito.
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Nel decreto c’è la cosiddetta stretta per gli ‘occupabili’, cioè coloro che “hanno un’età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come ‘fragili’. Per loro è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente: a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale; a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio”.
“Per evitare il godimento irregolare del beneficio – c’è scritto nel decreto – sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri. I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavoro”.
E ancora: “Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi”.
In conclusione: “Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili”.