Ci sono importanti novità che riguardano il decreto Lavoro del governo Meloni e non sono per niente buone. Non solo le proroghe, ora anche per i rinnovi arriva il liberi tutti per il primo anno. Un emendamento al decreto Lavoro approvato dalla commissione Affari sociali del Senato, infatti, stabilisce infatti che entro i primi 12 mesi i contratti a termine potranno essere non solo prorogati ma anche rinnovati senza le previste causali. Al momento un contratto a termine, entro i 12 mesi, può essere rinnovato solo in presenza di causali, mentre può essere prorogato liberamente entro il primo anno, ma successivamente con le causali. Così la maggioranza introduce un’altra norma a favore del precariato, nella cornice di un decreto – varato dal governo Meloni il Primo maggio – che già prevede la riduzione delle tutele per i lavoratori precari.
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L’emendamento è stato presentato dalla leghista Elena Murelli (Lega) e prevede di fatto un’unificazione della disciplina di proroghe e rinnovi. In base alla modifica, “il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle” causali. L’attuale disciplina sui contratti di lavoro prevede che al contratto possa esse apposto “un termine di durata non superiore a dodici mesi”: il contratto può avere una durata superiore, ma comunque “non eccedente i 24 mesi”, solo in presenza di alcune condizioni. Il rinnovo può avvenire “solo a fronte” di quelle condizioni. Mentre la proroga è libera nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali. La modifica non è retroattiva: per il computo dei 12 mesi, infatti, si tiene conto solo dei contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto.
Novità anche per la somministrazione, con l’abolizione dei limiti quantitativi (20%) attualmente previsti per il personale in apprendistato e anche di quelli per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, disoccupati o svantaggiati. Per quanto riguarda il primo punto, il limite quantitativo percentuale del 20% non si applica ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.