“Frase inaccettabile!” La giornalista Marianna Aprile contro Donzelli di Fratelli d’Italia. Ecco cosa ha detto in tv – VIDEO

Durante l’ultima puntata di In Onda su La7, il deputato Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ha commenta la decisione del tribunale di Catania di ritenere il decreto migranti illegittimo: “Nessuno aveva fatto appello per i 5 mila euro, è una vicenda per cui un giudice decide di sostituirsi al Parlamento” e Marianna Aprile ribatte così: “Questa frase per un Deputato delle Repubblica è inaccettabile, mi assumo le responsabilità”.

Donzelli faceva riferimento al fatto che il tribunale di Catania aveva considerato il decreto del governo sui migranti “illegittimo in più parti”. E per questo motivo il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un cittadino tunisino sbarcato a metà settembre a Lampedusa – nei giorni di boom di arrivi – e poi portato al centro di Pozzallo. Non è l’unico caso: in totale il giudice non ha convalidato il provvedimento di trattenimento per quattro migranti del centro in provincia di Ragusa. Per un quarto il provvedimento non è stato esaminato perchè il richiedente asilo avrebbe rinunciato alla domanda. In particolare, secondo il provvedimento i giudici, la “normativa interna” è “incompatibile con quella dell’Unione”. Per Fratelli d’Italia la decisione del tribunale è “politica e ideologica”. “Questa è la democrazia”, dice invece Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione nazionale magistrati. Il Viminale, in ogni caso, ha già fatto sapere che impugnerà il provvedimento del tribunale siciliano. Ma andiamo con ordine.

Secondo quanto riferisce l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione il tribunale “non ha convalidato il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto comunitario e della Costituzione italiana. Si tratta di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013″. Il senso della pronuncia dei magistrati sulla base della Carta e delle norme Ue, secondo l’interpretazione dell’Asgi, è che “trattenere chi chiede protezione senza effettuare una valutazione su base individuale e chiedendo una garanzia economica come alternativa alla detenzione è illegittimo”. La decisione è del 29 settembre quando presso la Sezione Specializzata del Tribunale di Catania si sono tenute le prime udienze di convalida di richiedenti asilo trattenuti nel nuovo “Centro per il Trattenimento dei Richiedenti Asilo” di Pozzallo.

Nel provvedimento del giudice civile di Catania si legge che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale e il provvedimento del questore non è corredato da idonea motivazione perchè difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive”. Secondo il giudice, “deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale“.

Il magistrato contesta il provvedimento anche nella parte in cui stabilisce la cauzione di 5000 euro: il decreto del governo – scrive “prevedendo che la garanzia finanziaria (chiesta al migrante per evitare il trattenimento cdr) sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia”.

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