La giudice del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel centro richiedenti asilo di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti tunisini. La giudice, come era prevedibile, ha confermato la sua valutazione sull’illegittimità delle norme del decreto Cutro anche se questa volta il decreto del questore di Ragusa Trombadore era più articolato nelle sue motivazioni.
“Il richiedente – scrive Apostolico in uno dei 4 provvedimenti in cui nega la convalida del trattenimento – non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e, come già affermato da precedenti decisioni di questo tribunale, il trattenimento di un richiedente protezione internazionale per le direttive europee, costituendo una misura di privazione della libertà personale, è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge”.
La giudice ribadisce inoltre, come già scritto in altre ordinanze, che lo status di richiedente asilo si assume con la manifestazione della volontà di invocare la protezione e nei 4 casi trattati tale volontà è stata espressa già a Lampedusa. A Pozzallo, infatti, i profughi tunisini si sono limitati a ribadire quanto chiesto sull’isola al loro arrivo: per cui per legge la cosiddetta procedura di frontiera non può essere loro applicata e quindi il trattenimento decade”.
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Infine la giudice rileva che la norma del cosiddetto decreto Cutro che prevede il pagamento di una somma a garanzia come mezzo per evitare il trattenimento è “incompatibile con la direttiva Ue del 2013” come interpretata dalla giurisprudenza secondo cui “il trattenimento può avere luogo soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”. Infine Apostolico cita una sentenza della Corte di Giustizia del 2020 secondo cui le norme Ue “devono essere interpretate nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità”.
Tra l’altro solo pochi giorni fa il Tribunale di Catania non aveva convalidato il trattenimento di altri sei migranti a Pozzallo. Il provvedimento era stato adottato dal giudice Rosario Cupri, un collega di Apostolico. I sei distinti provvedimenti del giudice Rosaio Cupri, secondo quanto si apprende, sono sostanzialmente sovrapponibili tra loro per la similitudine dei casi. Uno dei procedimenti riguarda un 37enne tunisino sbarcato il 3 ottobre a Lampedusa e poi trasferito a Pozzallo.
Nel caso specifico il giudice sottolinea, ricordando una decisione della Corte di giustizia dell’Ue, come “il trattenimento di un richiedente protezione internazionale” costituisca “una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto”. “Ne discende – osserva – che il trattenimento costituendo una misura di privazione della libertà personale è legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge”. E ricorda che anche la Corte di Cassazione ha stabilito che “la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale”.